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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.285. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2015  [ apri ]
2.285.

  Al comma 6, dopo le parole: è comunicato aggiungere le seguenti: agli Uffici scolastici provinciali e regionali e da questi.

  Conseguentemente sostituire il comma 11 con il seguente: 11. Gli Uffici scolastici regionali e i relativi ambiti territoriali provvedono, sulla base dei piani triennali definiti dai dirigenti scolastici e validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'assunzione del personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, secondo le modalità di cui all'articolo 8;
   sopprimere il comma 13;
   al comma 3 dell'articolo 6 sopprimere le parole: ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7 e, successivamente, sostituire il secondo periodo con il seguente: I posti dell'organico sono coperti secondo le procedure dettate dai commi 2, 4 e 12 dell'articolo 8 e sopprimere l'ultimo periodo;
   sopprimere i commi 2, 3, e 4 dell'articolo 7;
   al comma 6 dell'articolo 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, si dispongono i seguenti parametri per la formazione delle classi: a) le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 24; b) le classi di scuola primaria sono costituite da non meno di 12 bambini e non più di 24, elevabili fino a 25 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite con non più di 14 bambini e non meno di 6; c) le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite da non meno di 16 alunni e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino eventuali resti; d) le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di 11 grado sono costituite con non meno di 24 allievi e non più di 27, tenendo conto degli elementi di valutazione e delle procedure previste dall'articolo 16, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
   al comma 1 dell'articolo 8 sostituire le parole: Per l'anno scolastico 2015/2016 con le seguenti: Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;
   al comma 2 dell'articolo 8 sopprimere le parole: e inseriti negli albi di cui all'articolo 7 e aggiungere, dopo il medesimo comma 2, il seguente: 2-bis. Entro il 30 giugno 2015 si dispone l'inserimento nella quarta fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento degli abilitati iscritti nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto, mediante l'incrocio a pettine delle posizioni occupate nelle graduatorie di seconda fascia in ogni istituto della provincia di riferimento. I docenti abilitati dopo tale data potranno fare domanda di inserimento nella suddetta fascia aggiuntiva con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017. I docenti precedentemente iscritti nella suddetta fascia aggiuntiva, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-ter, della Legge 24 febbraio 2012, n. 14, confluiscono nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento con inserimento a pettine;
   al comma 4 dell'articolo 8,premettere le seguenti parole: Negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e sopprimere la lettera c);
   al comma 5 dell'articolo 8 sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a) e b) e sopprimere il seguente periodo: in caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione;
   sopprimere il comma 6 dell'articolo 8;
   al comma 10 dell'articolo 8, premettere il seguente periodo: A decorrere dal 1o giugno 2016 le graduatorie di cui al comma 2, lettera a) perdono efficacia ai fini dell'assunzione. Gli eventuali vincitori residui di cui al comma 4, lettera a) confluiscono, entro il 31 maggio 2016, nella terza fascia delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2, previa scelta della provincia di inserimento e con inserimento a pettine,sostituire le parole: A decorrere dal 1o settembre con le seguenti: A decorrere dal 1o settembre 2018, solo se esaurite, e sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera b);
   al comma 11 dell'articolo 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/2020 sono costituite su base provinciale;
   sostituire il comma 12 dell'articolo 8 con il seguente: 12. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, ad esaurimento delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2, l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale, e comunque non oltre 3 anni. A tal fine, entro il 30 aprile 2017, si dispone l'indizione di un concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti di ogni ordine e grado relativi al triennio 2018/2021, con assunzioni a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019. Solo in caso di mancato assorbimento delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2, si procede alle assunzioni in ruolo tramite un doppio canale di reclutamento da concorso e graduatorie ad esaurimento, in modo paritario, fino ad assorbimento e abolizione definitiva delle stesse;
   sopprimere il comma 1 dell'articolo 12.