Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche inoltrano attraverso i sistemi informativi del Miur, le richieste di integrazione all'organico, comprensive degli esoneri e del semiesoneri per i docenti che coadiuvano il Dirigente scolastico, sulla base della percentuale di posti aggiuntivi stabilita in proporzione alla consistenza dell'organico di diritto di ciascuna istituzione scolastica.
4-bis. Il Miur determina annualmente, sulla base della compatibilità economica e finanziaria, le consistenze degli organici aggiuntivi, nazionali e regionali. Successivamente gli USR determinano la percentuale di organico aggiuntivo assegnabile a ciascuna istituzione scolastica. Qualora per la scuola secondaria non fossero disponibili i docenti per le classi di concorso richieste l'USR assegna comunque il numero di docenti spettanti in organico aggiuntivo a ciascuna istituzione scolastica, utilizzando il personale disponibile.