Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità» sono sostituite con le seguenti: «31 luglio»;
b) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché tenendo conto che le vacanze estive non possano durare per più di sessanta giorni consecutivi.».