Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, nell'ambito del quadro normativo di attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico, è istituito l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale di cui al presente articolo.