stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.1077. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2015  [ apri ]
2.1077.

  Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, il seguente:
  16-bis. Ai fini di portare a compimento l'autonomia scolastica prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 e successive norme attuative, nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della innovazione e modernizzazione del Sistema Scolastico, a partire all'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può autorizzare, sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti di piena autonomia didattica, organizzativa, di innovazione e finanziaria. Ai progetti possono accedere tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione, previa approvazione degli organi collegiali di istituto. Il finanziamento è volto a coprire le spese di ordinaria gestione, inclusa la retribuzione degli insegnanti, calcolate sulla base del costo medio pro capite negli ultimi tre anni delle scuole di pari ordinamento ubicate in medesimo territorio. Le scuole autorizzate possono anche avvalersi di finanziamenti da parte di enti locali, realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. Ai fini dell'autonomia didattica, con decreto non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può essere autorizzato un ampliamento delle quote di autonomia e flessibilità, nel rispetto dei profili di uscita e del profilo educativo culturale e professionale, a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Le scuole autorizzate sono sottoposte a procedure di valutazione obbligatorie.