All'articolo 2 sostituire il comma 11 con il seguente: Gli Uffici scolastici regionali e i relativi ambiti territoriali provvedono, sulla base dei piani triennali definiti dai dirigenti scolastici e validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'assunzione del personale da assegnare ai posti dell'organico dei docenti, secondo le modalità di cui all'articolo 8.