stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.1037. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2015  [ apri ]
2.1037.

  Sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:
  4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche e, secondo quanto disciplinato al comma 2 dell'articolo 6, alla dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  5. L'ufficio scolastico regionale quantifica le assegnazioni relative alla dotazione organica, alle singole IS per la realizzazione dei piani triennali dell'offerta formativa.
  6. Per l'attuazione degli obiettivi relativi alle necessità e priorità individuate per l'IS fra quelle di cui al comma 3, le IS predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente in relazione all'andamento delle iscrizioni, che contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per l'IS.
  7. L'Ufficio scolastico regionale verifica la proposta di piano, nonché eventuali revisioni annuali, presentata dai dirigenti scolastici, in termini di compatibilità economico-finanziaria e di risorse disponibili e trasmette al MIUR gli esiti della verifica.