All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, dopo le parole «educative e organizzative» aggiungere le seguenti parole «, attraverso il coinvolgimento attivo delle famiglie degli studenti, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione italiana»;
2) al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «Il piano dell'offerta formativa, di cui al presente comma, include, per ciascuna iniziativa curriculare ed extracurriculare, l'indicazione dell'eventuale impegno economico a carico delle famiglie, l'indicazione dei contenuti dell'attività, i riferimenti delle persone che porteranno avanti l'iniziativa e dei materiali utilizzati. Resta salva, la facoltà, per le famiglie stesse, di optare per l'esonero dell'alunno dalla partecipazione ad attività che non attengono il programma ministeriale»;
3) al comma 11, dopo le parole «I dirigenti scolastici, definito» aggiungere le seguenti parole «di concerto con il Collegio Docenti e sentito il Consiglio d'istituto»;
a) al comma 13, le parole «sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto» sono sostituite dalle seguenti parole «sulla base dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti e del consiglio di istituto».