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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.01000. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2015  [ apri ]
2.01000.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Insegnamento dell'educazione civica).

  1. L'educazione civica, intesa come insegnamento e processo formativo con cui gli studenti acquisiscono la consapevolezza di diventare soggetti attivi e protagonisti della comunità cittadina, regionale, nazionale ed europea, informata ai princìpi e ai valori della Costituzione italiana e delle norme europee, è materia di studio nelle scuole dell'obbligo.
  2. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la materia «educazione civica» è parte integrante dei programmi e dell'attività didattica nella scuola dell'obbligo.
  3. I programmi, le modalità e i tempi dell'insegnamento della materia di cui al comma 1, sono definiti dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che:
   a) l'insegnamento dell'educazione civica sia articolato su di un orario di almeno dieci ore mensili;
   b) l'insegnamento dell'educazione civica sia a cura di docenti adeguatamente formati;
   c) all'apprendimento della materia si aggiungano anche momenti di ricerca e sperimentazione extrascolastici;
   d) siano individuate e sviluppate nuove metodologie di insegnamento tese a realizzare una partecipazione attiva e un coinvolgimento pieno degli alunni e dei docenti stessi, in particolare con strategie che possano coinvolgere anche i genitori degli alunni.

  4. Le direzioni scolastiche regionali, in collaborazione con gli assessorati all'istruzione delle singole regioni, individuano tra il personale docente le figure più idonee all'insegnamento dell'educazione civica, redigendo, previo espletamento dei corsi di cui al comma 2 dell'articolo 4, apposito albo regionale degli insegnanti di educazione civica ambientale.
  5. Al fine di garantire la formazione del personale docente, per l'insegnamento della materia di studio di cui all'articolo 1, è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  6. Le risorse di cui al comma 5, sono ripartite fra le regioni, che d'intesa con gli uffici scolastici regionali, predispongono appositi corsi di formazione per l'insegnamento della materia di cui al comma 1.
  7. Ai maggiori oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.