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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2015  [ apri ]
1.3.

  Al comma 1, primo periodo dopo la parola disciplina aggiungere le seguenti: dà piena attuazione al.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate, ove compatibili a tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. A tal fine, sulla base dei principi di cui alla presente legge sono conclusi, ove necessario, appositi accordi presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ai fini dell'estensione delle presenti norme alle istituzioni che erogano i percorsi in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed è modificata la disciplina per il conseguimento e il mantenimento della parità scolastica. Le deleghe legislative di cui all'articolo 21 sono esercitate nel rispetto dei principi di cui al presente comma.