Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.