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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1002. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2015  [ apri ]
1.1002.

  Al comma 1, dopo le parole: servizio scolastico, aggiungere le seguenti: la lotta alla dispersione scolastica.

  Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Lotta alla dispersione scolastica).

  1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo l e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.
  2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o formate, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.
  3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e alunne per classe non deve essere superiore a 20.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede:
   1) quanto a 100 milioni per l'anno 2015, con l'assegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 settembre 2015, di una quota parte di pari importo delle maggiori entrate di cui all'articolo l, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro medesimo termine del 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti;
   2) quanto a 200 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante soppressione dell'articolo 11».