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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.3000. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2015  [ apri ]
7.3000.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Il dirigente, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti. Il dirigente scolastico può utilizzare il personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato, purché possegga titoli di studio, validi per l'insegnamento della disciplina, percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
  3. La proposta di incarico da parte del dirigente avviene in coerenza con il piano dell'offerta e sulla base dei seguenti criteri: a) durata triennale e rinnovabile per ulteriori cicli triennali; b) conferimento degli incarichi con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, anche attraverso lo svolgimento di colloqui; c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'istituzione scolastica. L'incarico è conferito con l'accettazione della proposta da parte del docente. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una. In caso di inerzia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei docenti, l'ufficio scolastico regionale provvede ad assegnarli d'ufficio alle istituzioni scolastiche. Provvede altresì a conferire l'incarico ai docenti non destinatari di alcuna proposta.

  Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
   6-bis. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d'istruzione di appartenenza.

Il Relatore
7.3000.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Il dirigente, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti. Il dirigente scolastico può utilizzare il personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato, purché possegga titoli di studio, percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
  3. La proposta di incarico da parte del dirigente avviene in coerenza con il piano dell'offerta e sulla base dei seguenti criteri: a) durata triennale e rinnovabile per ulteriori cicli triennali; b) conferimento degli incarichi con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, anche attraverso lo svolgimento di colloqui; c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'istituzione scolastica. L'incarico è conferito con l'accettazione della proposta da parte del docente. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una. In caso di inerzia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei docenti, l'ufficio scolastico regionale provvede ad assegnarli d'ufficio alle istituzioni scolastiche. Provvede altresì a conferire l'incarico ai docenti non destinatari di alcuna proposta.

  Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d'istruzione di appartenenza.

Il Relatore