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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.3000. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2015  [ apri ]
4.3000.
approvato

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze spettanti alle Regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo, nonché alla trasparenza e qualità dei relativi servizi, possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle Regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è sostenuta sulla base di piani di intervento adottati, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di IeFP pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore i suddetti piani di intervento terranno conto, nel rispetto delle competenze spettanti alle Regioni, delle norme di cui alla presente legge.

Il Relatore
4.3000.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  1. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze spettanti alle Regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo, nonché alla trasparenza e qualità dei relativi servizi, possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle Regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è sostenuta sulla base di piani di intervento adottati, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di IeFP pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore i suddetti piani di intervento terranno conto, nel rispetto delle competenze spettanti alle Regioni, delle norme di cui alla presente legge.

Il Relatore