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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.4002. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2015  [ apri ]
24.4002.
approvato

  Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, comma 1, 12, comma 2, 14, comma 5, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.876,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.918.6 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.912,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.920,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.964,167 milioni di euro per il 2020, a 3.009,737 milioni di euro per il 2021, a 2.933,6 milioni di euro per il 2022, a 2.945,867 milioni di euro per il 2023, a 2.989,087 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.028,837 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dagli articoli 16, comma 6, e 17, comma 1, valutati in 123,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 81,4 milioni di euro per l'anno 2017, in 87,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 79,7 milioni di euro per l'anno 2019, in 72,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 66,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sopprimere la lettera c);
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
    3-bis. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 3, pari a 184.752.700 euro per l'anno 2015, 362.650.250 euro per l'anno 2016, 376.160.500 euro per l'anno 2017, 384.869.000 euro per l'anno 2018, 389.693.000 euro per l'anno 2019, 379.753.950 euro per l'anno 2020, 357.652.500 euro per l'anno 2021, 335.371.600 euro per l'anno 2022, 312.969.450 euro per l'anno 2023, 292.007.750 euro per l'anno 2024 e 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Il Relatore