Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di adeguare le disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue nella regione Friuli Venezia Giulia il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanerà entro 60 giorni dalla data della sua approvazione un decreto ministeriale, regolando in particolare:
a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione ed il reclutamento del personale docente;
b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;
c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, sia a livello nazionale che territoriale.
5-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto di cui al precedente comma, per quanto riguarda le scuole con lingua d'insegnamento slovena e/o bilingue del Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13.