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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.303. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2015  [ apri ]
21.303.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:
    1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti che le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica e, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;
    2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale, di docenti nella scuola secondaria statale; l'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale, o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso; i vincitori sono assegnati ad un'istituzione scolastica o ad una rete tra istituzioni scolastiche;
    2.1) la previsione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari, acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e tecnologie didattiche, fermo restando il limite minimo di 36 crediti;
    2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di formazione e apprendistato, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;
    3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al n. 2) tramite:
   i. nel corso del primo anno di contratto, il conseguimento di un diploma di specializzazione all'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
   i.1. la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;
   ii. nei due anni successivi, successivamente al conseguimento del diploma, l'effettuazione di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
    4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di apprendistato, secondo la disciplina di cui agli articoli 6 e 7;
   5) la previsione che il percorso di cui al punto 2 divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi ed abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e delle professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione entro l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;
   6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurare la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;
   7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione d'insegnamenti anche in classi disciplinari affini;
   8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al n. 3, punto i), costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie.