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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.3000. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2015  [ apri ]
19.3000.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  «13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
    “2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato con la Banca europea degli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131 della legge 30 dicembre 2004, n.  311. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e ad euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
    2-ter. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono stabilite con decreto del Ministero delle economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.”».

Il Relatore
19.3000.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
  «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato con la Banca europea degli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse di cui al capitolo 7312 “Interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali” iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2-ter. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono stabilite con decreto del Ministero delle economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

Il Relatore