All'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano di offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali ed intermedie. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente al Parlamento una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
All'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano di offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali ed intermedie. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente al Parlamento una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.