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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.3000. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2015  [ apri ]
15.3000.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies con il seguente:
  «4-terdecies.1. In sede di dichiarazione dei redditi, a partire dall'anno 2016, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la suddetta quota. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, viene istituito un apposito fondo, con una dotazione di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche in misura proporzionale alle scelte espresse, nel limite dell'80 per cento delle disponibilità iscritte nel Fondo. La rimanente quota parte del 20 per cento del predetto Fondo è destinata alle istituzioni scolastiche presso le quali l'attribuzione effettuata ai sensi del precedente periodo determina un'assegnazione per alunno inferiore ad una soglia determinata annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente, all'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole «134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018,» sono sostituite dalle seguenti «84.663.000 euro per l'anno 2017, a 51.963.000 euro per l'anno 2018,»;
   b) al comma 3, dopo le parole «14, comma 5», inserire le seguenti «15, comma 1, lettera c)»;
   c) al comma 3, alinea, le parole «a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti «a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 3.020 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.050 milioni di euro per l'anno 2019, a 3.086,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.126,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.050 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.062,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.105,487 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.145,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;
   d) al comma 3, lettera b), dopo le parole «quanto a» inserire le seguenti «20.000.000 di euro per l'anno dal 2018 e 50.000.000 di euro per l'anno 2019,» e sostituire le parole «36.367.000 euro per l'anno 2020, 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025» con le seguenti «86.367.000 euro per l'anno 2020, a 126.137.000 euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022, a 62.267.000 euro per l'anno 2023, a 105.487.000 euro per l'anno 2024 e a 145.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025».

Il Relatore
15.3000.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies con il seguente:
  4-terdecies.1. In sede di dichiarazione dei redditi, a partire dall'anno 2016, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la suddetta quota. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, viene istituito un apposito fondo, con una dotazione di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche in misura proporzionale alle scelte espresse, nel limite dell'80 per cento delle disponibilità iscritte nel Fondo. La rimanente quota parte del 20 per cento del predetto Fondo è destinata alle istituzioni scolastiche presso le quali l'attribuzione effettuata ai sensi del precedente periodo determina un'assegnazione per alunno inferiore ad una soglia determinata annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente, all'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole:
134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018,« sono sostituite dalle seguenti: 84.663.000 euro per l'anno 2017, a 51.963.000 euro per l'anno 2018,;
   b) al comma 3, dopo le parole: 14, comma 5, inserire le seguenti: 15, comma 1, lettera c);
   c) al comma 3, alinea, le parole: a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 sono sostituite dalle seguenti: a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 3.020 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.050 milioni di euro per l'anno 2019, a 3.136,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.176,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.100 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.112,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.155,487 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.195,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
   d) al comma 3, lettera b), dopo le parole: quanto a inserire le seguenti: 20.000.000 di euro per l'anno dal 2018 e 50.000.000 di euro per l'anno 2019, e sostituire le parole: 36.367.000 euro per l'anno 2020, 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: 86.367.000 euro per l'anno 2020, 126.137.000 euro per l'anno 2021, a 62.267.000 euro per l'anno 2023, a 105.487.000 euro per l'anno 2024 e a 145.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il Relatore