12.22.(nuova formulazione)
approvato
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.
Malpezzi Simona Flavia,
Rocchi Maria Grazia,
Carocci Mara,
Ascani Anna,
Blazina Tamara,
Bossa Luisa,
Coccia Laura,
Crimì Filippo,
D'Ottavio Umberto,
Ghizzoni Manuela,
Malisani Gianna,
Manzi Irene,
Narduolo Giulia,
Pes Caterina,
Rampi Roberto,
Romano Andrea,
Rossi Paolo,
Sgambato Camilla,
Ventricelli Liliana,
Mazzoli Alessandro,
Carrescia Piergiorgio,
Fassina Stefano,
Fioroni Giuseppe,
Richetti Matteo,
Marzano Michela,
De Menech Roger,
Rotta Alessia,
Mazzoli Alessandro,
Piazzoni Ileana Cathia,
Giuliani Fabrizia,
Centemero Elena,
Palmieri Antonio,
Lainati Giorgio,
Di Lello Marco,
Santerini Milena,
Scopelliti Rosanna,
Adornato Ferdinando