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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.3001.13. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2015  [ apri ]
0.8.3001.13.

  Al capoverso 12-quater, dopo la lettera h) soggiunta la seguente:
   h-ter) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:
  «Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti:
   a) i contenuti della eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per il cui superamento è stabilita la soglia di punteggio di 7/10 o equivalente;
   b) le prove concorsuali e i relativi programmi;
   c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente;
   d) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio, valorizzato il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami nonché a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami a posti e cattedre;
   e) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici».

em. 8.3001.