Al capoverso Art. 11, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
b) un rappresentante dei genitori.