Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. Il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo è svolto secondo quanto previsto dal decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297.
Conseguentemente, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo.
1-bis All'articolo 438 decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Durante la prova annuale uno psicologo osserverà i profili psicoattitudinali del personale docente e direttivo in prova, stilando una relazione finale.
1-ter. All'articolo 440, comma 4 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, dopo la parola: «essa» inserire le seguenti «della relazione dello psicologo».