Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo).
1. In attesa di una nuova disciplina sulla formazione e il reclutamento per la prova ed il periodo di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 438, 438 e 440 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.