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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.3. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
9.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 11 e alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione VII del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 inerenti il periodo di formazione e di prova).

  1. Gli articoli 438, 439 e 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono sostituiti dai seguenti:

  «Art. 438. – Norme comuni sul periodo di formazione e di prova. – 1. Il positivo superamento del periodo di formazione e di prova determina la conferma nei ruoli di appartenenza.
  2. La validità del periodo di formazione e di prova è subordinata allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di immissione in ruolo.
  3. Il periodo di formazione e di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le linee guida relative agli indirizzi delle attività di formazione, all'individuazione dei soggetti deputati all'erogazione, al loro svolgimento e alle relative valutazioni. Le attività di formazione sono disciplinate annualmente con decreto direttoriale.
  5. I provvedimenti di cui agli articoli 439 e 440 sono definitivi.

  Art. 439. – Periodo di formazione e di prova per la conferma in ruolo dei dirigenti scolastici. 1. Il periodo di formazione e di prova per i dirigenti scolastici è valutato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di competenza, anche sulla scorta degli elementi conoscitivi forniti da apposite visite ispettive.
  2. Nel corso del periodo di formazione e di prova, sono valutati:
   a) il corretto espletamento dei compiti relativi alla funzione di dirigente scolastico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente;
   b) l'ottemperanza al codice disciplinare vigente, nonché alla normativa vigente collegata all'esercizio di funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione;
   c) le attività di formazione svolte.

  3. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di competenza, con parere motivato, conferma il dirigente scolastico in ruolo in caso di esito positivo o lo riconsegna, in caso di esito negativo, al ruolo di appartenenza, sulla base della disciplina prevista dal relativo CCNL.
  4. Continuano ad applicarsi le disposizioni previste dai vigenti CCNL dell'Area v della dirigenza scolastica, nelle parti non incompatibili con le presenti disposizioni.

  Art. 440. – Anno di formazione e di prova per la conferma in ruolo del personale docente ed educativo. 1. – L'anno di formazione e di prova del personale docente ed educativo è valutato dal dirigente scolastico anche sulla base di una istruttoria di un docente di ruolo al quale sono affidate le funzioni di tutor, sentiti il collegio docenti e il consiglio di istituto, in possesso di abilitazione sulla specifica classe di concorso ovvero, in caso di impossibilità, su classe di concorso affine. Il dirigente scolastico, con parere motivato e documentato, esprime una valutazione positiva o negativa.
  2. Nel corso dell'anno di formazione e di prova, sono valutate, anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe:
   a) le effettive capacità didattico-disciplinari e docimologiche, finalizzate alla progressione degli apprendimenti degli alunni come delineate dalla normativa vigente;
   b) il corretto espletamento dei compiti relativi alla funzione docente e l'ottemperanza al codice disciplinare vigente;
   c) le attività di formazione svolte.

  3. In caso di esito positivo dell'anno di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla conferma in ruolo.
  4. In caso di esito negativo del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo nella pubblica amministrazione, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso.
  5. L'anno di formazione e di prova è richiesto anche per i passaggi di cattedra e di grado. In caso di esito negativo, si procede alla restituzione alla cattedra o al grado di provenienza.

  2. Il decreto di cui al novellato articolo 438, comma 4 è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.