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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.73. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
8.73.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I bandi di concorso prevedono che una quota pari al 40 per cento di ciascuna procedura concorsuale è riservata ai candidati che, inseriti nelle graduatorie di merito delle predette procedure, sono in possesso del relativo titolo di abilitazione acquisito a seguito della frequenza di percorsi ad accesso programmato e subordinato al superamento di procedure selettive per titoli ed esami ovvero siano risultati inseriti, per il medesimo posto o classe di concorso, nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale antecedente. I predetti candidati sono ammessi direttamente alle prove concorsuali, senza dover superare eventuali prove di preselezione. Ai concorsi inerenti il personale docente non si applica comunque l'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.