Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) i soggetti nelle graduatorie di merito, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I soggetti inseriti nelle graduatorie di merito hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.