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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.43. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
8.43.

  Dopo il comma, 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Per gli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca – settore AFAM è autorizzato ad avviare presso le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nelle rispettive piante organiche, una procedura straordinaria di stabilizzazione finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato del personale docente che abbia stipulato con le predette istituzioni artistiche e musicali contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo complessivo superiore a 36 mesi, e che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, anche se non risulta inserito nelle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM di cui al decreto ministeriale n. 526 del 30 giugno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 24:
   al comma 1, sostituire le parole: 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dall'anno 2025, con le seguenti: 559,18 milioni nell'anno 2015, 1.891,35 milioni nell'anno 2016, 1.907,70 milioni nell'anno 2017, 1.954,60 milioni nell'anno 2018, 1.998,20 milioni nell'anno 2019, 2.062,93 milioni nell'anno 2020, 2.111,50 milioni nell'anno 2021, 2.159,44 milioni nell'anno 2022, 2.207,63 milioni nell'anno 2023, 2.252,85 milioni nell'anno 2024 e 2.294,60 milioni a decorrere dall'anno 2025;
   al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) quanto a 15.000.000 euro per l'anno 2015, a 38.000.000 euro per l'anno 2016, a 42.000.000 euro per l'anno 2017, a 45.000.000 euro per l'anno 2018, a 47.000.000 euro per l'anno 2019, a 50.000.000 euro per l'anno 2020, a 53.000.000 euro per l'anno 2021, a 55.000.000 euro per l'anno 2022, a 57.000.000 euro per l'anno 2023, a 59.000.000 euro per l'anno 2024 e a 61.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle medesime tipologie di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.