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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.286. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
8.286.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno 2012-13 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo.

  Conseguentemente:
   sostituire, ovunque ricorra la parola: territoriale, con la seguente: regionale;
   sostituire, ovunque ricorra, la parola: territoriali, con la seguente: regionali.
   al comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole: del 50 per cento;
   al medesimo comma 4, lettera b), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento;
   al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno 2012-13 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo, sono assunti nel limite del restante 30 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
   allo stesso comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.;
   al comma 12, sopprimere la parola: nazionale;
   sostituire le parole da: le cui graduatorie, a: tre anni, con le seguenti: banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni;
   al medesimo comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In sede di prima applicazione, a decorrere dal 1o settembre 2015, la procedura concorsuale prevederà una riserva di posti per il personale abilitato con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non hanno i requisiti di cui all'articolo 2 lettera c).