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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.24. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
8.24.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) i soggetti inseriti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie di merito del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;.

  Conseguentemente:
   al comma 4:
   sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con il D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;
   sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) gli iscritti nelle graduatorie di merito, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti;
   sopprimere il comma 10;
   al comma 11, sopprimere le parole fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso.
   al comma 12, sopprimere le parole: e comunque non oltre tre anni;
   all'articolo 24:
   al comma 1, sostituire le parole 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dall'anno 2025, con le seguenti: 559,18 milioni nell'anno 2015, 1.891,35 milioni nell'anno 2016, 1.907,70 milioni nell'anno 2017, 1.954,60 milioni nell'anno 2018, 1.998,20 milioni nell'anno 2019, 2.062,93 milioni nell'anno 2020, 2.111,50 milioni nell'anno 2021, 2.159,44 milioni nell'anno 2022, 2.207,63 milioni nell'anno 2023, 2.252,85 milioni nell'anno 2024 e 2.294,60 milioni a decorrere dall'anno 2025;
   al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) quanto a 15.000.000 euro per l'anno 2015, a 38.000.000 euro per l'anno 2016, a 42.000.000 euro per l'anno 2017, a 45.000.000 euro per l'anno 2018, a 47.000.000 euro per l'anno 2019, a 50.000.000 euro per l'anno 2020, a 53.000.000 euro per l'anno 2021, a 55.000.000 euro per l'anno 2022, a 57.000.000 euro per l'anno 2023, a 59.000.000 euro per l'anno 2024 e a 61,000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle medesime tipologie di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.