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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.231. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
8.231.

  Al comma primo sostituire le parole: Per l'anno 2015/2016 con le seguenti: Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis): gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di ogni provincia. A tal fine, gli Uffici scolastici territoriali provvedono, entro il 30 giugno 2015, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale valida esclusivamente per il reclutamento, da ottenere mediante l'incrocio a pettine delle graduatorie di seconda fascia di ogni istituto del territorio, distinte per ordine e grado di scuola e per singola classe di concorso. I docenti abilitati dopo tale data potranno fare domanda di inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017;
   al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 con le seguenti: I soggetti che appartengono a due o a tutte le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2;
   sostituire il comma 4 con il seguente: In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate. Nell'anno scolastico 2015/2016:
   a) i vincitori e gli idonei sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite della metà posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite della metà dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
   c) gli iscritti nelle graduatorie d'istituto di cui alla lettera c) del comma 2 sono assunti in coda alle assunzioni di cui alle lettere a) e b) sui posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine delle relative fasi.

A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 gli iscritti nelle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2, sulla base dei posti vacanti determinati dai pensionamenti, saranno assunti in subordine alla graduatoria di cui alla lettera b) nel limite della metà dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, e, per la restante parte, nel limite della metà dei posti di cui alla lettera a). In caso di esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) si procederà allo scorrimento dei posti per gli iscritti di cui alla lettera a);
   al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, si procede all'assunzione l'anno scolastico successivo;
   sopprimere il comma 6;
   al comma 10 premettere il seguente periodo: A decorrere dal 1o giugno 2016 le graduatorie di cui al comma 2, lettera a) perdono efficacia ai fini dell'assunzione. Gli eventuali vincitori residui di cui al comma 4, lettera a) confluiscono, entro il 31 maggio 2016, nella terza fascia delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2;
   sostituire le parole: 2015 con le seguenti: 2018, solo se esaurite, e sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere b) e c);
   al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere usate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/20 sono costituite su base provinciale;
   sostituire il comma 12 con il seguente: A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale, e comunque non oltre 3 anni;
   all'articolo 7, comma 3, sopprimere la lettera d);
   al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, si dispongono i seguenti parametri per la formazione delle classi: a) le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 24; b) le classi di scuola primaria sono costituite da non meno di 12 bambini e non più di 24, elevabili fino a 25 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite con non più di 14 bambini e non meno di 6; c) le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite da non meno di 16 alunni e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino eventuali resti; d) le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite con non meno di 24 allievi e non più di 27, tenendo conto degli elementi di valutazione e delle procedure previste dall'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; qualora fossero presenti alunni disabili nelle classi, queste non possono superare le 20 unità;
   sopprimere il comma 1 dell'articolo 12;
   all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 8 pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, a 150 milioni di euro per il 2016 e a 150 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.