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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.199. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
8.199.

  Sostituire il comma 12 con i seguenti:
  12. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con cadenza triennale, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre 3 anni. In via transitoria, si procede alla contestuale indizione ordinaria di un concorso per titoli ed esami e straordinaria di un concorso per soli titoli, da emanare entrambi con regolare bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro e non oltre il 30 giugno 2015.
  12-bis. La partecipazione al concorso per soli titoli è riservata ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione validi per l'accesso alle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 8 e alle graduatorie di cui all'articolo 2, lettera b) del decreto ministeriale 22 maggio 2014, n. 353, e agli iscritti nelle graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012. Possono altresì partecipare con riserva gli abilitati in attesa di conseguire il titolo di abilitazione mediante i corsi di cui al decreto ministeriale 10 settembre, n. 249. La valutazione dei titoli avviene sulla base della tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014. La graduatoria del concorso per soli titoli resta in vigore fino all'anno scolastico 2024/2025 incluso e viene aggiornata in relazione al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche pubbliche, con cadenza annuale e procedura automatica a carico del sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  12-ter. Le graduatorie del concorso per titoli ed esami di validità triennale e la graduatoria del concorso per soli titoli sono costituite su base regionale e concorrono alle immissioni in ruolo del personale docente secondo le modalità di seguito indicate:
   a) nell'anno scolastico 2015/16 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti al termine della procedura di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b) e c);
   b) negli anni scolastici 2016/2017, 2017/18, 2018/2019 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite dei due terzi dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite di un terzo dei suddetti posti;
   c) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/22 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite del restante 50 per cento dei suddetti posti;
   d) negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 si procede all'assunzione dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite dei due terzi dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite di un terzo dei suddetti posti.