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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.1081. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
8.1081.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: i soggetti inseriti.

  Conseguentemente:
   al comma 4, lettera a), le parole: i vincitori sono sostituite dalle seguenti: i soggetti inseriti nella graduatoria di merito;
   al comma 4, la lettera c), è sostituita dalla seguente: c) i soggetti inseriti nella graduatoria di merito, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I soggetti presenti nella graduatoria di merito hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;
   il comma 10 è soppresso;
   al comma 12 sopprimere le parole: 12. e comunque non oltre tre anni.

  Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede: con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 5-bis, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.330 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.330 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.366,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.406,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.330 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.342,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.385,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.425,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede;
   b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.