Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 è concessa la mobilità per i docenti di sostegno su tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto, di fatto e funzionale nonché la garanzia della mobilità di seconda fase dal passaggio dall'insegnamento di sostengo a quello della materia,
12-ter. Il vincolo quinquennale relativo all'insegnamento di sostegno è abrogato ed equiparato al vincolo triennale della mobilità interprovinciale e per il computo degli anni relativi a tale vincolo sono valutati anche gli anni di servizio svolti nel periodo precedente all'assunzione a tempo indeterminato sul posto di sostegno.
12-quater. Il personale docente assunto in ruolo su sostegno ed ottenuto il passaggio su materia, può mantenere quota parte del proprio orario di servizio sul profilo del sostegno a domanda.