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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.1071. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
8.1071.

  Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al secondo periodo sostituire le parole: solo presso con le seguenti: presso la scuola dell'infanzia,;
   2) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2015, al netto delle domande dì quiescenza già inoltrate dal personale.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 893 milioni nel 2015 ed a 2.100 milioni a decorrere dal 2016, si provvede nel seguente modo:
   a) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 500 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n, 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo, Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma, Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
  12-ter. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on Une attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti;
   b) all'articolo 7, sopprimere il comma 7,
   c) all'articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3;
   d) sopprimere l'articolo 11;
   e) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «è incrementata,» aggiungere le seguenti: «in aggiunta a quanto previsto dai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 8»;
   f) il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni nell'anno 2015 e a 400 milioni a decorrere dal 2016. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».