Dopo il comma 12, inserire il seguente
12-bis. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono interamente valutabili, prescindendo dalla circostanza che il servizio stesso sia stato svolto in costanza di nomina. Tale servizio è valutabile come servizio a tutti gli effetti sia per il personale di ruolo sia non di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 297/94, articolo 485 comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74 articolo 81, articolo 52 Costituzione.