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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.1043. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
8.1043.

  Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

Art. 8.
(Piano straordinario di assunzioni).

  1. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, inclusi nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato di oltre 36 mesi per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti ivi compreso il sostegno.
  2. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 15 giugno 2015 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud.
  3. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.
  4. Con apposito Decreto Ministeriale sarà indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Tirocinio Formativo Attivo speciale per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.
  5. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'art 21, comma 1, lett c) della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di Tirocinio Formativo Attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.
  6. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei Decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.
  7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.