Al comma 12, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: del personale educativo, inserire le seguenti parole: e fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato di tutti i docenti attualmente abilitati all'insegnamento e in attesa di assunzione, in caso di vacanza di posti per l'insegnamento,;
b) le parole: le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni sono soppresse;
c) dopo le parole: ed esami, inserire le seguenti parole: banditi per un numero di posti limitato all'effettivo fabbisogno, per posto comune o per sostegno, sulle diverse classi di concorso.