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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.1001. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
8.1001.

  All'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: Per l'anno scolastico 2015/2016 con le seguenti: Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;
   b) al comma 2, dopo il punto b), inserire il seguente: c-bis) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di ogni provincia. A tal fine, gli Uffici scolastici territoriali provvedono, entro il 30 giugno 2015, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale valida esclusivamente per il reclutamento, da ottenere mediante l'incrocio a pettine delle graduatorie di seconda fascia di ogni istituto del territorio, distinte per ordine e grado di scuola e per singola classe di concorso. I docenti abilitati dopo tale data potranno fare domanda di inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017;
   c) al comma 3 sostituire le parole: I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 con le seguenti: I soggetti che appartengono a due o a tutte le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2;
   d) sostituire il comma 4 con il seguente: In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, at piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate. Nell'anno scolastico 2015/2016:
   a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
   c) gli iscritti nelle graduatorie provinciali di cui alla lettera c) del comma 2 sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

Negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 si procede all'assunzione, sulla base dei posti vacanti determinati dai pensionamenti, degli eventuali docenti residui iscritti nella graduatoria di cui alla lettera b), nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, e degli iscritti nelle graduatorie provinciali di cui alla lettera c) del comma 2, nel limite del restante 50 per cento dei posti, incrementati di quelli vacanti per mancanza di iscritti di cui alla lettera b);
   e) al comma 5 sopprimere le parole: In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione;
   f) sopprimere il comma 6;
   g) al comma 10 inserire in inizio il seguente periodo: A decorrere dal 1o giugno 2016 le graduatorie di cui al comma 2, lettera a) perdono efficacia ai fini dell'assunzione. Gli eventuali vincitori residui di cui al comma 4, lettera a) confluiscono, entro il 31 maggio 2016, nella terza fascia delle graduatone di cui alla lettera b) del comma 2, previa scelta della provincia di inserimento.
   h) al comma 10, sostituire le parole: A decorrere dal 1o settembre con le seguenti: A decorrere dal 1o settembre 2018, solo se esaurite, e sostituire le lettere a) e b) con le seguenti: lettere b) e c);
   i) al comma 11 aggiungere in fine il periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/2020 sono costituite su base provinciale;
   l) sostituire il comma 12 con il seguente: A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, ad esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale, e comunque non oltre 3 anni. A tal fine, entro il 30 aprile 2017, si dispone l'indizione di un concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti di ogni ordine e grado relativi al triennio 2018/2021, con assunzioni a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019. Solo in caso di mancato assorbimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, o anche di una sola delle due, si procede alle assunzioni in ruolo tramite un doppio canale di reclutamento da concorso e graduatorie, in modo paritario, fino ad assorbimento e abolizione definitiva delle stesse. In tal caso, si dispone la confluenza degli iscrìtti nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere b) e c), in un'unica graduatoria provinciale di natura transitoria.