stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.09. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
8.09.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola).

  1. Ai fini del Piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 8 e per favorire il ricambio generazionale nel comparto scuola, all'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 201 1 n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 449, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 59 e successive modificazioni,».
  2. Il beneficio di cui al comma i è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 2.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma i che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
  4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2015, di 36 milioni di euro per l'anno 20 1 6, di 3 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e di 28 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 24,
   al comma 1, sostituire le parole: 544, 18 milioni nell'anno 2015, 1 .853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, con le seguenti: 556,1 8 milioni nell'anno 2015, 1.889,35 milioni nell'anno 2016, 1.900,70 milioni nell'anno 2017, 1.941,60 milioni nell'anno 2018, 1.979,20 milioni nell'anno 2019;
   al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) quanto a 12.000.000 euro per l'anno 2015, a 36.000.000 euro per l'anno 2016, a 35.000.000 euro per l'anno 2017, a 32.000.000 euro per l'anno 2018, a 28.000.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle medesime tipologie di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.