stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.013. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
8.013.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. La validità delle graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 18 luglio 2003, n. 186, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, è prorogata fino al 31 agosto 2017. Le suddette graduatorie sono utilizzate, con riferimento ad ogni anno scolastico, nella misura del cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste di cui al comma 6 del presente articolo, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente di cui all'articolo 1 della stessa legge. Qualora le graduatorie di cui al presente comma siano esaurite prima del 31 agosto 2017, i posti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sono interamente assegnati alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003. L'articolo 8, comma 10 della presente legge si applica alle graduatorie di cui ai precedenti periodi a partire dal 10 settembre 2018.
  2. Tra i titoli previsti dalla procedura di cui all'articolo 3 della predetta legge 186/2003 si intende anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, svolto con il titolo di qualificazione professionale così come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2012.
  3. La percentuale dell'organico dei posti per l'insegnamento della religione cattolica, stabilito dall'articolo 2 della legge 186/2003, è rideterminata negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 rispettivamente nella misura pari all'ottanta per cento e al novanta per cento; a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 è pari al cento per cento.
  4. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale docente di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-ter della legge n. 27 del 3 febbraio 2006.