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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.012. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
8.012.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Piano straordinario di mobilità e nuove regole sulla mobilità).

  1. Al Fine di favorire la continuità didattica, di trovare una collocazione ottimale ai docenti soprannumerari ed attenuare il fenomeno dei docenti titolari in sedi lontane dai luoghi di residenza, in conformità alla vigente legislazione nazionale ed europea, i posti di cui al comma 1 dell'articolo 8, così come dettagliati all'articolo 8 della relazione tecnica, prima di essere utilizzati per il piano assunzionale straordinario, devono essere resi disponibili per soddisfare le domande di mobilità di tutti i docenti già in ruolo dopo aver accantonato, nelle rispettive regioni, i posti necessari all'assunzione dei soggetti di cui all'articolo 8 comma 1 lettera a), ed un pari numero di posti da destinare all'assunzione dei soggetti di cui all'articolo 8 comma 1 lettera b). Di detto accantonamento non si tiene conto per i movimenti all'interno di ciascuna regione.
  2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si potrà procedere a nuove assunzioni su posti sui quali non siano state prima esperite le procedure di mobilità, nelle quali dovrà essere comunque destinato non meno del 50 per cento delle disponibilità alla mobilità territoriale.
  3. Alle precedenze eventualmente previste dai contratti collettivi sulla mobilità, non potrà essere destinato oltre il 75 per cento dei posti disponibili annualmente in ciascun tipo di mobilità.
  4. L'articolo 15 comma 10 bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni alla legge 8 novembre 2013, n. 128, è soppresso.
  5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulle le disposizioni in materia di mobilità territoriale in contrasto con il presente articolo.