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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.01003. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
8.01003.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Delega al Governo per l'avvìo di un piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole).

  1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 8, il governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi, al fine di avviare nel comparto scuola a partire dall'anno scolastico 2016-2017, un piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, tecnico ed amministrativo, in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2011, n. Ili, che consenta di ridurre l'attuale divario anagrafico tra docente e discente e, conseguentemente, innovare i metodi della didattica.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) adozione di un programma che preveda la sostituzione integrale del turn over di personale docente, assistente, tecnico ed amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado;
   b) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi attraverso una riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra docenti ed alunni, che tenga anche conto delle particolari esigenze formative degli alunni disabili e di quelli di diversa nazionalità;
   c) adozione di un programma adeguato di assistenza e di sostegno agli alunni portatori di handicap, attraverso una rideterminazione delle dotazioni organiche che garantisca l'affiancamelo e la permanenza in classe di un docente di sostegno per l'intero orario richiesto dal progetto-didattico educativo;
   d) adozione di un programma capace di fronteggiare il declino delle competenze ed il diffondersi dell'analfabetismo di ritorno, di promuovere l'inclusione linguistica e culturale degli immigrati residenti nel nostro Paese e di risolvere le situazioni di disagio sociale ed ambientale degli alunni;
   e) promozione del cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali anche attraverso l'introduzione di nuove materie d'insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale e l'educazione alimentare, il potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche, lo sviluppo del pensiero critico, e l'implementazione dell'insegnamento di materie quali diritto ed economia;
   f) definizione delle procedure di assunzione prevedendo prioritariamente che la metà dei posti in organico vacanti e disponibili vengano coperti attingendo dalle graduatorie di merito del concorso pubblico ordinario e la restante metà vengano coperti attingendo dalle graduatorie ad esaurimento aggiornate che comprendano i docenti vincitori di concorsi precedenti, i docenti idonei al concorso indetto con Decreto ministeriale n.82 del 24 settembre 2012, i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non assunti nell'anno scolastico 2015/2016, i docenti abilitati mediante Percorso Abilitante Speciale e Tirocinio Formativo Attivo, i docenti in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato di almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente norma, ed altre categorie di docenti precari della scuola inclusa la scuola dell'infanzia;
   g) previsione della copertura di tutti i posti disponibili e vacanti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo la normativa vigente relativa alle assunzioni nei ruoli del personale della scuola.

  3. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti legislativi attuativi del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.