Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'organico dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, determinato sulla base del Piano triennale dell'offerta formativa, ai sensi dell'articolo 6 comma 4, viene coperto nella misura del 50per cento dai docenti perdenti posto della stessa istituzione scolastica, ove presenti, sulla base di una graduatoria d'istituto unica.