Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Il personale docente che ha già prestato servizio in una istituzione scolastica nel triennio in scadenza che riceve ed accetta l'incarico di cui all'articolo 7 comma 2, dal DS preposto della stessa istituzione scolastica viene cancellato dall'albo territoriale e considerato allo stesso modo dei docenti già assunti a T.I. alla data di entrata in vigore della presente legge, come specificato nel primo capoverso di questo comma.