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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.9. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
7.9.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di dare piena e celere attuazione all'organico dell'autonomia, in sede di prima applicazione è prioritariamente consentita, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2015/2016, la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico di cui all'articolo 6, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2014/2015, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della Scuola e/o Istituto di assegnazione.
  4-ter. L'opzione di cui al comma 4-bis può essere esercitata su posti dell'organico dell'autonomia assegnati nell'ambito dell'istituto, da formarsi anche con spezzoni diversi compatibili tra loro oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione. Il personale docente in soprannumero, trasferito d'ufficio per l'anno scolastico 2015/2016, può essere assegnato, previa manifestazione di preferenza, per lo stesso anno scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia determinato e delle risorse disponibili della precedente sede di titolarità, sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2.
  4-quater. Il personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 partecipa alla mobilità territoriale straordinaria interprovinciale per l'anno scolastico 2015/2016, da effettuarsi dopo le operazioni di cui al comma 4-bis, in deroga al vincolo triennale di permanenza sulla provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 15, comma 10-bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Conseguentemente, ogni disposizione contrattuale in contrasto con la presente previsione è disapplicata per le procedure di mobilità territoriale interprovinciale avviate per l'anno scolastico 2015/2016.
  4-quinquies. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per lo svolgimento delle operazioni straordinarie previste ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.