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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.23. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
7.23.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'anno scolastico 2015-2016 le procedure di assunzione sono disciplinate dall'articolo 8.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 4 e 5;
   dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Albi regionali dei docenti abilitati).

  1. Sono costituiti gli albi regionali dei docenti abilitati, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione e classi di concorso, a cui hanno diritto ad iscriversi coloro che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249.
  2. In fase di prima attuazione, ai fini del piano straordinario di assunzione di cui all'articolo 8, sono iscritti negli albi regionali distinti per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione, i docenti di cui all'articolo 8, comma 2.
  3. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 1, incluse la domanda di iscrizione all'albo e l'espressione delle regioni di preferenza avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
   sostituire le parole: albi territoriali ovunque ricorrano con le seguenti: albo regionale di cui all'articolo 7-bis.