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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.02. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
7.02.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Con proprio decreto, da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
  2. Gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui al comma 3.
  3. A ciascuno degli albi territoriali di cui all'articolo 7, comma 4 ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza corrisponde:
   a) una graduatoria territoriale di prima fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;
   b) relativamente alla scuola secondaria di I e II grado, una graduatoria territoriale di II fascia riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio;
   c) una graduatoria territoriale riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione.

  4. Ciascun aspirante può richiedere l'inserimento in una graduatoria territoriale per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di specializzazione sul sostegno o, in mancanza del titolo di abilitazione, del titolo di studio.
  5. Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie territoriali di I fascia cui alla lettera a) possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso, presso istituzioni scolastiche non ricomprese nel territorio della graduatoria di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera a) e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera b).
  6. Gli aspiranti inseriti nella graduatoria territoriale per il sostegno hanno diritto alla precedenza assoluta nell'attribuzione dei relativi incarichi.
  7. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui al punto 1.
  8. In prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 con validità per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. Successivamente, si procede alla loro istituzione con cadenza triennale, in raccordo con i piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2.
  9. Nelle more degli aggiornamenti di cui al comma 8, entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al comma 3, lettera a) e c) sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia.
  10. I curriculum degli aspiranti di cui al comma 1 sono inseriti nel Portale di cui all'articolo 14.
  11. La sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato depennamento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui al comma 3, lettera b), resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui al comma 3, lettera a) e c) una volta acquisiti i relativi titoli.

  Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere il comma 11.