Al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia della stessa classe concorsuale, o comunque in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della disciplina da supplire, con il trattamento stipendiale del grado d'istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili se in possesso della necessaria abilitazione.